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Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Scopri tutti i dettagli per prendere la carta di qualificazione del conducente nella nostra autoscuola di Olbia. Siamo specializzati nell’insegnamento del CQC e ti seguiremo passo per passo fino al giorno dell’esame.

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Quali requisiti occorrono per conseguire il CQC?

Sono obbligati al possesso di CQC i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE, salvo esenzioni.

La CQC è rilasciata solo dopo aver superato l’esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale ai conducenti:

  • Residenti in Italia
  • Cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

 

Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti devono:

  • Essere titolari almeno della patente di categoria C, per iscriversi a un corso di formazione iniziale utile a conseguire una CQC per il trasporto di cose, o di categoria D, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di persone;
  • Aver compiuto:
    – 18 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE: nel rispetto del limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t qualora sia stato frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice “107” che perde di valore al compimento dei 21 anni di età); in deroga al suddetto limite qualora sia stato frequento un corso ordinario di 280 ore;
    – 21 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se è stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se è stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore (tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice  “107”, che perde di valore al compimento dei 23 anni di età);
    – 24 anni: per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore.

Quando non è necessaria la CQC?

Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:

  • La cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h
  • A uso delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o messi a loro disposizione
  • sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione
  • utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio
  • utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale
  • utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci
  • che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale

 

L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti a uso proprio non si applica a conducenti:

  • Assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista
  • Di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio sia per conto terzi

 

Infine, così come specificato nella circolare 07/06/2019 – Prot. n. 18559, con “Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative” non è richiesto il possesso della CQC da parte di conducenti di Stati membri dell’UE che hanno conseguito la patente C o CE prima del 9.9.2009 ovvero che sono titolari di patente D o DE rilasciata prima del 9.9.2008 e che circolano in Italia con veicoli immatricolati all’estero, se il Paese in cui sono residenti non ha previsto per loro un preciso obbligo di possesso di apposito titolo di qualificazione.

In cosa consiste l’esame per conseguire il CQC?

Dal 20 novembre 2019, entrano in vigore delle nuove disposizioni ministeriali che facilitano il percorso per il conseguimento della carta CQC.
La prima novità importante è che l’esame teorico non sarà più suddiviso in due parti ma si svolge tramite quiz informatizzati e con un test che prevede un quiz di 70 domande, 40 di parte comune e 30 di parte specifica, da terminare in 120 minuti, con un massimo di 7 errori consentiti.

Le domande saranno scelte in modo casuale da un database della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Potrai sostenere gli esami per il conseguimento della CQC entro un anno dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale.

Tra un esame con esito negativo e un altro deve sempre passare un mese e un giorno. Nel caso di Estensione della CQC posseduta ad altra tipologia di trasporto (da Merci a Persone o viceversa), dovrai effettuare l’esame solo per la parte che stai integrando (entro un anno dalla data di rilascio dell’attestato).

Per tutte le informazioni tecniche, per domande o dubbi sulla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) chiedi pure ai nostri insegnanti. Siamo pronti a rispondere ai tuoi dubbi in qualsiasi momento!

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